Cos'è | L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato. |
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Quando può essere utilizzata | Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. |
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Che cosa si può autocertificare | Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita; residenza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; appartenenza ad ordini professionali; titoli di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. |
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Dichiarazione non veritiere | Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. |
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