Informazioni generali | L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, all'art. 6 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l'accordo dalle parti, entro 10 giorni dalla conclusione, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Gli avvocati, in applicazione delle linee guida/direttive in materia, varate dal Procuratore della Repubblica con provvedimento del 12.5.2021, devono depositare l’accordo di negoziazione con le modalità indicate e corredate dalla documentazione di seguito descritta.
- Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la separazione coniugale occorre produrre:
• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; • stato di famiglia; • certificato di residenza di entrambi i coniugi; • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
- Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio occorre produrre:
• atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; • stato di famiglia; • certificato di residenza di entrambi i coniugi • copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014); • dichiarazione redditi ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
- Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di separazione occorre produrre:
• dichiarazione redditi dei coniugi dell’ultimo anno; • estratto atto di matrimonio; • certificato di residenza di entrambe le parti • stato di famiglia; • copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, o copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, o copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014) o copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).
- Quando l’accordo di negoziazione ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio occorre produrre:
• copia integrale atto matrimonio; • copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014 o copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’’Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).
- Inoltre - sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio - in caso di presenza di:
• figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell’invio all’Agenzia delle Entrate; • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria; • figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/del figlio maggiorenne.
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Come fare la richiesta | L’accordo va depositato in tre copie originali, sottoscritte e siglate in ogni pagina, con gli allegati indicati, unitamente alla “scheda di sintesi dell’accordo”, reperibili sul sito internet o allo sportello front-office. Dovrà essere depositata una marca da bollo di € 3.92. L’accordo può essere consegnato all’Ufficio Front-office presso la Procura della Repubblica dal difensore delegato (con copia del documento di identità). L’accordo può essere anticipato all’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it, allegando le copie dei documenti sopra elencati. Al momento del ritiro del provvedimento del Pubblico Ministero, dovrà essere depositato l’atto in originale. |
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