Come fare per


PERMESSI DI COLLOQUIO IN CARCERE
Informazioni generali

Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.354. 
Per familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado

 Per terze persone si intendono: persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata.

È possibile richiedere il rilascio di un permesso:

  • permanente, ossia valido per più visite
  • ordinario, ossia valido per una sola visita
  • straordinario, valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore
Chi lo può richiedere

Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto, tuttavia nella prassi l’istanza viene presentata dai familiari o terze persone anche senza la richiesta del detenuto, che infatti può rinunciarvi.

A chi rivolgersi

L’istanza va presentata presso la Cancelleria del Tribunale.