Informazioni generali | Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.354. Per familiari si intendono:
- il coniuge
- il convivente indipendentemente dal sesso
- i parenti e gli affini entro il quarto grado
Per terze persone si intendono: persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata.
È possibile richiedere il rilascio di un permesso:
- permanente, ossia valido per più visite
- ordinario, ossia valido per una sola visita
- straordinario, valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore
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