Come fare per


IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
Informazioni generali

In caso di incidente stradale non è sempre agevole per le persone coinvolte acquisire prontamente e celermente la documentazione dei rilievi eseguiti dalle Forze dell’ordine intervenute sul sinistro. E’ opportuno far conoscere pertanto quanto segue.
L’art. 11 comma 4 Codice della strada prevede che “Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.”
Coerentemente, il regolamento dello stesso codice (art. 21 commi da 3 a 6) stabilisce che: 

  • per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente;
  • il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;
  • in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Pertanto:

  • nei casi di incidenti stradali mortali, gli organi di polizia giudiziaria provvederanno al rilascio delle informazioni solo in presenza di una specifica autorizzazione del pubblico ministero;
  • nei casi di incidenti stradali con feriti, in prognosi riservata o con prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto superiore ai 40 giorni, parimenti il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del pubblico ministero;
  • nei casi di incidenti stradali con feriti - qualunque sia la prognosi - in cui sia stato contestato anche un reato previsto dal Codice della Strada (come ad esempio quello di cui all'art. 186 c.d.s. o di cui all'art. 189 c.d.s), il rilascio di copie potrà avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del pubblico ministero;
  • nei casi di incidenti stradali con feriti, qualora la prognosi rilasciata nell'immediatezza del fatto sia inferiore ai 40 giorni, gli uffici di polizia giudiziaria sono autorizzati, ai sensi degli artt. 116 c.p.p., 11 quarto comma Codice della Strada e 21 sesto comma del relativo Regolamento di esecuzione, al rilascio agli interessati che ne facciano domanda (e cioè le persone coinvolte nel sinistro o i loro delegati), di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente (relazione sulla dinamica, rilievi e schizzi planimetrici, documentazione fotografica e video registrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada;
  • nessuna autorizzazione è richiesta per il rilascio delle informazioni relative alle modalità di incidenti stradali con soli danni alle cose, sempre che ovviamente non sia stato contestato anche un reato previsto dal codice della strada (come ad esempio, quello di cui all'art. 186 c.d.s.).
A chi rivolgersi

Ufficio Front-office della Procura della Repubblica

Come fare la richiesta

La richiesta può essere fatta in carta libera, compilando il modulo reperibili sul sito internet o allo sportello front-office.
L’istanza è gratuita. La richiesta può essere

  1. consegnata all’Ufficio Front-office presso la Procura della Repubblica dall’interessato personalmente, dal difensore, da persona delegata (con copia del documento di identità);
  2. inoltrata per posta elettronica all’indirizzo cnr.procura.pistoia@giustiziacert.it, allegando le copie dei documenti sopra elencati.
Cosa serve

Documento di identità del richiedente e/o del delegato.

Tempi per il rilascio

L’istanza è sottoposta al vaglio del magistrato che svolge le indagini, il quale valuta altresì i tempi del rilascio sulla base delle esigenze investigative