Come fare per


PERMESSI DI COLLOQUIO IN CARCERE
Informazioni generali

Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n.354 e dall’art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Per familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado Per terze persone di intendono: persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata.

È possibile richiedere il rilascio di un permesso:

  • permanente, ossia valido per più visite
  • ordinario, ossia valido per una sola visita
  • straordinario, valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore
Chi lo può richiedere

Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto, tuttavia nella prassi l’istanza viene presentata dai familiari o terze persone anche senza la richiesta del detenuto, che infatti può rinunciarvi.

A chi rivolgersi

L’istanza va presentata presso la Procura esclusivamente durante la fase delle indagini preliminari; dopo che la Procura ha presentato una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o patteggiamento), la richiesta va avanzata all’Ufficio GIP-GUP del Tribunale; durante la fase dibattimentale la richiesta va presentata al Tribunale o alla Corte presso cui pende il giudizio.
La Procura competente è quella che svolge le indagini per il procedimento per il quale la persona è stata carcerata.

A chi e come fare la richiesta

La richiesta è presentata in carta libera come da modello allegato, in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela. La richiesta può essere alternativamente 

  • consegnata all’Ufficio Front-office presso la Procura della Repubblica dall’interessato tramite Ufficio matricola della Casa circondariale, dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente), da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere;
  • inoltrata per posta elettronica all’indirizzo cnr.procura.pistoia@giustiziacert.it, allegando le copie dei documenti sopra elencati.
Cosa serve

Coniuge e familiari italiani o cittadini Ue

  • Documento riconoscimento in corso di validità
  • Autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela

Coniuge e familiari non cittadini Ue

  • Documento riconoscimento in corso di validità
  • Documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela

Coniuge e familiari non cittadini Ue residenti in Italia

  • Autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana

Convivente italiano o cittadino Ue

  • Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera)

Convivente straniero non cittadino Ue

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica. Se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza

Terzo interessato

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Certificazione attestante la mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso)
  • Dovrà altresì essere esplicato l’interesse sotteso alla richiesta di colloquio, potendo essere accolta solo in presenza di ragionevoli motivi.

Il richiedente deve comunque esibire un documento originale di identità valido. La richiesta di permessi di colloquio non comporta alcun costo.

Tempi per il rilascio

Il permesso viene rilasciato in tempi ristrettissimi, a volte anche nella stessa giornata previa autorizzazione del magistrato assegnatario nell’ambito del quale è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Gli orari di visita e le concrete modalità dipendono dalla direzione della competente casa circondariale.