In caso di incidente stradale non è sempre agevole per le persone coinvolte acquisire prontamente e celermente la documentazione dei rilievi eseguiti dalle Forze dell’ordine intervenute sul sinistro. E’ opportuno far conoscere pertanto quanto segue.
L’art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) dispone che gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
L’art. 21 DPR 495/1992 (Regolamento del Codice della strada) dispone, poi, che per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11 comma 4 del Codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. (..) In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente. (…) Se dall'incidente sono derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite - in pendenza di procedimento penale - previa autorizzazione della Autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima Autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
Da tale compendio normativo si evince che:
· i soggetti legittimati a ricevere il documento informativo sono gli interessati, e cioè i soggetti portatori di un interesse proprio e giuridicamente apprezzabile rispetto all’atto richiesto: tali sono esclusivamente le parti coinvolte personalmente nell’evento stradale e le parti che vantino sul bene danneggiato un titolo proprietario o altro diritto risarcibile, che devono pertanto motivare la richiesta di nulla/osta o di autorizzazione.
Tali soggetti possono agire in proprio o tramite terzi; ma, nel caso in cui agiscano tramite terzi, la legittimazione del terzo deve essere provata con uno specifico atto di delega debitamente sottoscritto, cui sia allegata copia del documento di identità del delegante;
· l’oggetto dell’informazione ostensibile è poi limitato, e non ricomprende né le informative di reato né i verbali di esame o i verbali di rilievi foto/planimetrici e di sequestro (cioè atti di polizia giudiziaria), che pure assai spesso vengono elencati nelle istanze in esame.
In sostanza, la norma prevede il rilascio di un mero documento di sintesi che riporti schematicamente la succinta descrizione circa le modalità dell'incidente, il luogo di residenza o domicilio delle parti, i dati relativi alla copertura assicurativa dei veicoli e i dati di individuazione di questi ultimi;
· il rilascio del nulla/osta o della autorizzazione da parte della Autorità giudiziaria è previsto con riguardo a tutti i sinistri stradali che abbiano cagionato la morte o lesioni personali (penalmente rilevanti).
Quanto ai sinistri causativi di lesioni personali, è opportuno precisare che la necessità del nulla/osta giudiziario ricorre anche nei casi in cui si siano verificate lesioni lievi (procedibili a querela). Anche in tale caso, infatti, la polizia giudiziaria è tenuta a presentare senza ritardo – a norma dell’art. 347 c.p.p. - informativa di reato, anche prescindendo dalla presentazione della querela, e il pubblico ministero è tenuto a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.
Il Codice della strada nulla dispone con riguardo al rilascio di informazioni su reati stradali diversi da omicidio e lesioni da sinistro; a ciò provvede il Codice di procedura penale.
L’art. 116 c.p.p. dispone che durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti e sulla richiesta provvede l’Autorità giudiziaria procedente.
L’art. 42 disp.att.cpp. dispone poi che il rilascio di copia degli atti può avvenire mediante trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei previo accertamento della legittimazione del richiedente.
Pertanto, in ossequio alla normativa richiamata, l’Ufficio si atterrà alle seguenti determinazioni:
a) nulla/osta o autorizzazione a richiesta delle parti private (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell’art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio da parte dell’organo accertatore di informazioni schematiche e di sintesi alle parti private che:
- presentano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) mediante deposito allo sportello front/office della Procura ove verranno identificate (con possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica per l’inoltro del provvedimento);
- inoltrano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) per posta elettronica all’indirizzo penale.procura.pistoia@giustizia.it ma in tal caso il provvedimento dovrà essere ritirato allo sportello personalmente e previa identificazione
b) nulla/osta o autorizzazione a richiesta dei difensori delle parti private (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell’art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio di informazioni schematiche e di sintesi ai difensori delle parti private che:
- presentano richiesta motivata firmata (preferibilmente su modulo allegato) - e con allegazione di atto di nomina -mediante deposito allo sportello front/office;
- inoltrano richiesta motivata (preferibilmente su modulo allegato) recante firma digitale - e con allegazione di atto di nomina - per posta elettronica certificata all’indirizzo depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it;
c) nulla/osta o autorizzazione a richiesta di compagnie assicurative e loro fiduciari (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell’art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio di informazioni schematiche e di sintesi a compagnie assicurative e/o loro fiduciari che:
presentano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante, e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l’incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - mediante deposito allo sportello front/office della Procura ove verranno identificate (con possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica per l’inoltro del provvedimento);
inoltrano richiesta motivata e sottoscritta - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l’incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - per posta elettronica all’indirizzo penale.procura.pistoia@giustizia.it (ma in tal caso il provvedimento dovrà essere ritirato allo sportello personalmente dal richiedente);
inoltrano richiesta motivata e sottoscritta - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l’incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - per posta elettronica certificata all’indirizzo cnr.procura.pistoia@giustiziacert.it e in tal caso il provvedimento verrà reinviato al medesimo indirizzo di posta certificata;
d) copia di atti di indagine (reati stradali diversi da omicidio e lesioni da sinistro):
ove compatibile con il segreto investigativo e con la fase procedimentale di propria competenza, la Procura rilascerà copia di singoli atti di indagine solo a coloro che rivestano qualità di indagato, persona offesa dal reato, danneggiato, o loro difensori.
La richiesta dovrà essere formulata con le stesse modalità già indicate alle precedenti lettere a) e b). |